La tutela penale in materia fallimentare mira a sanzionare tutte quelle condotte illecite poste in essere dall'imprenditore commerciale e da altri soggetti sia prima della dichiarazione di fallimento, sia durante le procedure concorsuali.
Le ipotesi di reato previste ed elencate nel Regio Decreto n. 267/1942 sono la bancarotta fraudolenta e quella semplice, le ipotesi di bancarotta impropria, il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti, l'omessa dichiarazione circa l'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario e l'inosservanza dell'obbligo di residenza e dell'obbligo di depositare, nelle ventiquattro ore dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci e le scritture contabili.
Da ultimo va segnalato il D.Lgs. n. 5/2006, dettato in materia di riforma delle procedure concorsuali, il quale ha determinato importanti conseguenze sulle ipotesi di reato fallimentare, nonchè, de iure condendo, il D.Lgs. n. 14/2019, che ha introdotto la nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza.